Sicurezza | Cantieri temporanei o mobili

Sicurezza: montaggio e smontaggio di opere temporanee

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Le norme riguardano la sicurezza nelle attività di smontaggio e montaggio di opere temporanee per spettacoli e manifestazioni fieristiche applicabili in deroga al titolo IV riguardante cantieri temporanei o mobili del Testo Unico Sicurezza dlgs n. 81/2008.

Con decreto in Gazzetta ufficiale n. 183/2014 il ministero del Lavoro ha fissato le norme applicabili in deroga al titolo IV riguardante cantieri temporanei o mobili del Testo Unico Sicurezza dlgs n. 81/2008.

Si tratta di regole apposite sulla sicurezza nelle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee (manifestazioni fieristiche, spettacoli …).opere provvisionali_sicurezza

NORME PER GLI SPETTACOLI
Le norme si applicano ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori nelle attività di montaggio-smontaggio di opere temporanee compreso il oro allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, scenotecnici.
Non si applicano per le attività:
che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
  montaggio e smontaggio di pedane di altezze fino a 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi, graticci sospesi o stativi, torri con sollevamento manuale o motorizzato il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile (misurata all’estradosso) non superi i sei m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri
montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un pian stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio non superi i 7 m.

NORME PER LE FIERE
Per quanto concerne le manifestazioni fieristiche le norme in deroga si applicano ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori nelle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, opere temporanee e tendostrutture.
Non si applicano a:
strutture con altezze inferiori a 6.5 m rispetto a un piano stabile
tendostrutture con altezza fino a 8.50 m
strutture allestite biplanari con superficie fino a 100 mq.

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