La sentenza n. 464/2015 della prima sezione del Tar Sardegna ha specificato che internet rappresenta una valida forma di pubblicità anche per gli appalti pubblici. Pertanto, il comune committente può affidare solamente al suo sito web l’annuncio delle date relative alle sedute di gara, onerando così i partecipanti alla procedure a collegarsi per controllare le novità.
Non c’è spazio per l’impresa che contesta l’affidamento dei lavori previsti dal contratto di quartiere ad un’impresa concorrente ed è legittima la scelta della stazione appaltante quando stabilisce, alla chiusura delle riunioni della commissione di gara, la data della seduta pubblica successiva che sarebbe stata comunicata solamente tramite pubblicazione sul sito web dell’ente locale.
Risulta valida la norma del disciplinare di gara secondo cui i rinvii delle operazioni vengono resi noti soltanto via internet.

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