Corte di Cassazione penale | Sentenza n. 26713 del 25/06/15

Per variare i volumi serve il permesso di costruire

Condividi
La sentenza specifica che è necessario avere il permesso di costruire e non solamente la Scia, prima Dia, in caso di ricostruzione di un immobile demolito con modifiche tipologiche, incremento volumetrico parziale e variazione di destinazione d’uso.

È necessario il permesso di costruire e non la sola Dia (oggi Scia) per la ricostruzione di un immobile demolito con modificazioni tipologiche, variazione di destinazione d’uso e con parziale incremento volumetrico.demolizione-ricostruzione

In seguito all’innovazione legislativa del dl 69/2013, convertito nella legge 98/2013, costituita dalla modificazione introdotta nel dpr 380/2001 (ovvero Testo unico edilizia), «il requisito del rispetto dell’identità di sagoma non è più elemento indefettibile onde operare per la diagnosi differenziale fra gli interventi di ristrutturazione edilizia necessitanti di preventivo permesso a costruire e gli altri interventi minori di risanamento conservativo assentibili anche tramite la presentazione della Dia e ora della Scia». Questo è stato sostenuto dalla Corte di Cassazione penale, sezione III, con la sentenza n. 26713 depositata il 25 giugno.
I giudici sottolineano che la sopravvenuta innovazione legislativa (Decreto del fare) integra il reato di cui all’art. 44 del dpr 380/2001 riguardante la ricostruzione di un edificio demolito senza preventivo rilascio del permesso di costruire. Sia perché si tratta di intervento di nuova costruzione e/o di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per edificio un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, copertura e strutture orizzontali, sia perché non è applicabile l’art. 30 del Decreto del fare che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi (crollati o demoliti) al regime semplificato della Scia (prima Dia), richiede l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili.
Si fa presente che dal 21 agosto di due anni fa sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma.

Edicola web

Ti potrebbero interessare

Hyundai. Una nuova pala gommata per Apicella

Apicella raggiunge prestazioni ai massimi livelli nelle operazioni come spianamento del terreno, movimentazione e carico dei materiali grazie alla pala gommata Hyundai HL955A