Tar Puglia | Sentenza n. 1021/16

Le imprese che hanno pendenze possono partecipare all’appalto

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L’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici specifica che può restare fuori dalla procedura d’affidamento solo l’impresa in malafede o che commette un grave errore nell’eseguire la prestazione.

tarDalla sentenza  della I Sezione del Tar della Puglia (n. 1021/16) è emerso che può concorrere ancora all’appalto l’impresa che ha in sospeso vecchie pendenze con altri comuni e questo perché l’esclusione della gara per gravi negligenze può essere disposta soltanto per comprovati motivi mentre l’amministrazione non può decretare il veto senza considerare che l’azienda partecipante alla procedura ha ricevuto un certificato di regolare esecuzione del servizio da un altro ente.

L’articolo 38 (comma 1 lettera F) del Codice dei contratti pubblici specifica che può restare fuori dalla procedura d’affidamento solo l’impresa che commette un grave errore nell’eseguire la prestazione oppure è in malafede.

La stazione appaltante che sceglie l’estromissione può dimostrare l’inadempienza con qualsiasi mezzo di prova ma deve sempre motivare la sua decisione.

Nell’evento considerato risulta avventato il veto imposto all’azienda interessata all’affidamento del servizio d’igiene urbana. Fra l’azienda e le amministrazioni locali vi sono cause in sospeso.

L’estromissione risulta illegittima perchè l’amministrazione prima di ricorrere a provvedimenti definitivi deve verificare l’entità delle inadempienze contestate e considerare le giustificazioni portate dall’impresa interessata.

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