Consiglio di Stato | Sentenza n. 560, 8 febbraio 2017

Quando c’è l’Ati la mandataria deve svolgere la prestazione in misura maggioritaria

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La sentenza del Consiglio di Stato in riferimento a una presunta illegittimità della partecipazione di un raggruppamento temporaneo in cui la mandante era in possesso dei requisiti di partecipazione in misura maggioritaria rispetto alla mandataria.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 560 (V Sezione, del 8 febbraio 2017) in riferimento a una presunta illegittimità della partecipazione di un raggruppamento nel quale la mandante era in possesso di requisiti di partecipazione (ovvero di capacità economico-finanziaria) in misura maggioritaria rispetto alla mandataria in violazione di quanto disposto dall’articolo 275 (comma 2 del dpr n. 207 del 2010 e del punto 6.1.3 del disciplinare di gara) ha stabilito che in raggruppamento temporaneo la mandataria deve svolgere la prestazione in misura maggioritaria anche se possiede mene requisiti della mandante e i raggruppamenti sovrabbondanti non sono vietati in senso assoluto.

Tra gli altri aspetti a confronto vi era il fatto che entrambi i partecipanti al raggruppamento erano autonomamente in possesso della totalità dei requisiti richiesti dalla Lex specialis per partecipare alla gara dando luogo ad un raggruppamento sovrabbondante (in violazione del principio della libera concorrenza).

Il collegio giudicante ha specificato che l’esegesi letterale dell’articolo 275 (comma 2) del Regolamento di attuazione del codice dei contratti all’epoca vigente ha posto in evidenza che il riferimento in misura maggioritaria riguarda l’esecuzione delle prestazioni da parte della mandataria e non anche il possesso dei requisiti. Come specifica la sentenza la finalità della disposizione è quella di evitare che la mandataria possa assumere all’interno del raggruppamento un a posizione secondaria, cosa che riguarda principalmente l’impegno operativo che la stessa assume.

La norma ha lo scopo di evitare che l’impresa mandataria possa assumere una posizione secondaria nell’esecuzione della prestazione. La sentenza inoltre, in riferimento al raggruppamento sovrabbondante, richiama la giurisprudenza che ha chiarito in modo indiretto che un raggruppamento non è vietato in via generale dall’ordinamento.

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