Decreto legge 189/2016 | Obblighi imprese edili

Ricostruzione post sisma: anche per le opere private è necessario il Durc

Come già previsto per i lavori pubblici, anche per i lavori privati le imprese potranno operare solo se in possesso del Durc e se applicano integralmente i contratti collettivi di lavoro. Le imprese impegnate nella ricostruzione verseranno i contributi alle casse edili delle provincie di Rieti, macerata, Fermo, Ascoli, Perugia, Teramo, L’Aquila riconosciute dal ministero del Lavoro. Provvedimenti d’indennità e liste di lavoro.

ricostruzione-post-sismaIl dl n. 189/2016 con le misure per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia obbliga le imprese a garantire una sistemazione alloggiativa adeguata ai dipendenti.

Le misure interessano in particolare tutte le imprese impegnate nella ricostruzione che fruiscano dei contributi concessi dallo stesso decreto legge.

I territori interessati sono quelli delle provincie di Rieti, Ascoli, Macerata, Perugia, Fermo, Teramo e L’Aquila.

Il provvedimento stabilisce che la realizzazione degli interventi siano essi riparazioni, ripristini, ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma finanziati con soldi pubblici è assoggettata alla disciplina per le stazioni appaltanti pubbliche per quanto riguarda l’osservanza integrale del trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali e territoriali relativamente al possesso del durc.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oltre agli stessi lavori per immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l’obbligo d’iscrizione e di versamento presso le casse edili delle provincie interessate dal sisma riconosciute dal ministero del Lavoro.

Inoltre le imprese sono obbligate a provvedere ad adeguata sistemazione alloggiativa per i dipendenti e a comunicare ai sindaci dei comuni dove sono ubicati i cantieri e ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni tutte le modalità di sistemazione alloggiative e l’indirizzo della dimora dei dipendenti. A fissare l’adeguatezza degli alloggi potranno provvedere le organizzazioni datoriali e sindacali del territorio. Le imprese dovranno fornire ai dipendenti il badge assicurativo.

Il dl ha previsto anche l’istituzione di liste di collocamento apposite presso i centri per l’impiego e le casse edili nelle provincie interessate: sono liste di prenotazione per l’accesso al lavoro articolate una per i lavoratori residenti nei territori interessati dal sisma e l’altra per i lavoratori non residenti.

Per quanto concerne i dipendenti non destinatari di ammortizzatori ordinari in costanza di rapporto di lavoro (Naspi) impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito del sisma o per infortunio o malattia conseguente al sisma (o ancora perchè attivi nella cura di familiari con loro conviventi) è prevista un’indennità di 4 mesi dal 24 agosto pari al trattamento massimo d’integrazione salariale (ovvero tra 915 e 1.100 euro).

Ai professionisti, ai Co.c.co e altri lavoratori autonomi obbligati a sospendere l’attività a causa del sisma da parte del decreto legge c’è il riconoscimento di un’indennità considerata una tantum di 5mila euro.

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