È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 31 luglio 2014 che disciplina il Fondo di garanzia “prima casa”. Il Fondo viene istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per la concessione di garanzie, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e i giovani con età inferiore a 35 anni inquadrati con un contratto di lavoro atipico. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250 mila euro. Il Fondo di Garanzia mette in dotazione 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016 e permane per l’intera durata del finanziamento. L’abitazione da acquistare o riqualificare non deve appartenere alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) né deve avere caratteristiche che la possano ricondurre agli immobili di lusso. Ovviamente il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili a uso abitativo.

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