Decreto Omnibus. Proroga al 2026 del Superbonus per i crateri sismici del 2009 e 2016

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La conversione in legge del Decreto Omnibus introduce importanti novità per la ricostruzione post-sisma nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria colpiti dai terremoti del 2009 e 2016

Con la conversione in legge del Decreto Omnibus (Legge 118/2025, ex DL 95/2025), arrivano importanti novità per il settore delle costruzioni, in particolare per gli interventi di ricostruzione post-sisma. La norma recepisce alcune proposte avanzate dall’Ance durante l’iter parlamentare, estendendo il Superbonus al 110% anche alle spese sostenute nel 2026 per immobili situati nei territori colpiti dai terremoti del 6 aprile 2009 (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) e del 24 agosto 2016.

Il Superbonus al 110% sarà valido anche per il 2026, solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:

  • la richiesta di contributo pubblico per la ricostruzione deve essere stata presentata a partire dal 30 marzo 2024;
  • le spese sostenute nel 2026 devono superare l’importo del contributo riconosciuto per la ricostruzione;
  • il beneficio fiscale deve essere fruito tramite sconto in fattura o cessione del credito, non con detrazione in dichiarazione dei redditi.

Il Fondo da 400 milioni di euro, inizialmente previsto per il 2024 per supportare la cessione del credito e lo sconto in fattura, è stato rimodulato temporalmente per permettere la copertura degli interventi anche nel 2026.

Questa rimodulazione non si applica ai casi in cui i beneficiari abbiano rinunciato al contributo pubblico per accedere al cosiddetto Superbonus rafforzato (che prevede una maggiorazione del 50% dei limiti di spesa). In tali situazioni, il beneficio fiscale resta disponibile solo fino al 31 dicembre 2025 e solo sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi.

La proroga al 2026 riguarda esclusivamente i territori dei “crateri sismici” del 2009 e del 2016.

Restano invece escluse le cosiddette Regioni “extra cratere” (Molise, Campania, Emilia Romagna, Sicilia), dove il Superbonus al 110% resta valido solo fino al 31 dicembre 2025.

Zona franca urbana nel Centro Italia
Oltre alla proroga del Superbonus 110%, il Decreto Omnibus (Legge 118/2025) ha esteso anche per il 2025 le agevolazioni fiscali e contributive previste per la Zona franca urbana (Zfu) nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Le misure agevolative, originariamente previste solo per il 2017-2018, sono state prorogate fino al periodo d’imposta 2025, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime “de minimis”.
Le imprese e i professionisti con sede o unità locale nella Zfu che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25% a causa del terremoto possono beneficiare di:
• esenzione da Irpef/Ires e Irap;
• esenzione dall’Imu per gli immobili usati per l’attività economica;
• esonero dai contributi previdenziali (esclusi quelli Inail) sulle retribuzioni dei dipendenti.
Il beneficio è fruibile tramite compensazione con modello F24, utilizzando specifici codici tributo (es. Z148, Z149, Z150, ecc.) come indicato dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps (Messaggio n. 2399/2025).

Inoltre, con la conversione del Decreto “Agevolazioni fiscali” (Legge 67/2024, ex DL 39/2024), dal 30 marzo 2024 nei territori extra cratere non è più possibile utilizzare il Superbonus sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito. È stato però istituito un Fondo da 35 milioni di euro per il 2025 per finanziare gli interventi su immobili danneggiati, anche se l’atto di riparto di queste risorse non è ancora stato emanato.

Durante la discussione parlamentare, l’Ance aveva evidenziato il rischio di discriminazioni tra territori colpiti da eventi simili, sollecitando il Governo a garantire equità negli strumenti di ricostruzione. Grazie anche a questa pressione, la Camera ha approvato un Ordine del Giorno (n. 9/2551/23 del 5 agosto) che impegna il Governo a valutare misure per rafforzare la ricostruzione post-sisma e garantire coerenza tra le diverse aree colpite.[

Ambito di applicazione e vincoli della proroga al 2026
La proroga del Superbonus 110% per il 2026, prevista dalla Legge 118/2025, si applica esclusivamente agli interventi realizzati nei Comuni colpiti dai terremoti del 6 aprile 2009 e del 24 agosto 2016, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La misura è stata introdotta attraverso una modifica all’articolo 119 del D.L. 34/2020, con l’inserimento del nuovo comma 8-ter.1, che chiarisce i limiti della proroga. Il beneficio fiscale spetta solo se il contribuente ha esercitato l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dall’art. 121 dello stesso decreto, e non può essere fruito tramite detrazione diretta in dichiarazione dei redditi. Inoltre, il Superbonus si applica solo sulla parte di spesa eccedente il contributo pubblico per la ricostruzione, cioè sulle somme effettivamente sostenute dal beneficiario. Resta invece escluso dalla proroga il cosiddetto Superbonus rafforzato, con limiti di spesa maggiorati del 50%, che rimane valido soltanto fino al 31 dicembre 2025.

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