Con la conversione in legge del Decreto Omnibus (Legge 118/2025, ex DL 95/2025), arrivano importanti novità per il settore delle costruzioni, in particolare per gli interventi di ricostruzione post-sisma. La norma recepisce alcune proposte avanzate dall’Ance durante l’iter parlamentare, estendendo il Superbonus al 110% anche alle spese sostenute nel 2026 per immobili situati nei territori colpiti dai terremoti del 6 aprile 2009 (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) e del 24 agosto 2016.
Il Superbonus al 110% sarà valido anche per il 2026, solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:
- la richiesta di contributo pubblico per la ricostruzione deve essere stata presentata a partire dal 30 marzo 2024;
- le spese sostenute nel 2026 devono superare l’importo del contributo riconosciuto per la ricostruzione;
- il beneficio fiscale deve essere fruito tramite sconto in fattura o cessione del credito, non con detrazione in dichiarazione dei redditi.
Il Fondo da 400 milioni di euro, inizialmente previsto per il 2024 per supportare la cessione del credito e lo sconto in fattura, è stato rimodulato temporalmente per permettere la copertura degli interventi anche nel 2026.
Questa rimodulazione non si applica ai casi in cui i beneficiari abbiano rinunciato al contributo pubblico per accedere al cosiddetto Superbonus rafforzato (che prevede una maggiorazione del 50% dei limiti di spesa). In tali situazioni, il beneficio fiscale resta disponibile solo fino al 31 dicembre 2025 e solo sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi.
La proroga al 2026 riguarda esclusivamente i territori dei “crateri sismici” del 2009 e del 2016.
Restano invece escluse le cosiddette Regioni “extra cratere” (Molise, Campania, Emilia Romagna, Sicilia), dove il Superbonus al 110% resta valido solo fino al 31 dicembre 2025.
Le misure agevolative, originariamente previste solo per il 2017-2018, sono state prorogate fino al periodo d’imposta 2025, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime “de minimis”.
Le imprese e i professionisti con sede o unità locale nella Zfu che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25% a causa del terremoto possono beneficiare di:
• esenzione da Irpef/Ires e Irap;
• esenzione dall’Imu per gli immobili usati per l’attività economica;
• esonero dai contributi previdenziali (esclusi quelli Inail) sulle retribuzioni dei dipendenti.
Il beneficio è fruibile tramite compensazione con modello F24, utilizzando specifici codici tributo (es. Z148, Z149, Z150, ecc.) come indicato dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps (Messaggio n. 2399/2025).
Inoltre, con la conversione del Decreto “Agevolazioni fiscali” (Legge 67/2024, ex DL 39/2024), dal 30 marzo 2024 nei territori extra cratere non è più possibile utilizzare il Superbonus sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito. È stato però istituito un Fondo da 35 milioni di euro per il 2025 per finanziare gli interventi su immobili danneggiati, anche se l’atto di riparto di queste risorse non è ancora stato emanato.
Durante la discussione parlamentare, l’Ance aveva evidenziato il rischio di discriminazioni tra territori colpiti da eventi simili, sollecitando il Governo a garantire equità negli strumenti di ricostruzione. Grazie anche a questa pressione, la Camera ha approvato un Ordine del Giorno (n. 9/2551/23 del 5 agosto) che impegna il Governo a valutare misure per rafforzare la ricostruzione post-sisma e garantire coerenza tra le diverse aree colpite.[



