Tar di Trento | Sentenza 93/2017

Amianto: la bonifica dell’area non compete al curatore

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Nella sentenza è specificato che non può essere il comune ad ordinare d’urgenza all’organo concorsuale i lavori per rimuovere i materiali contenenti l’amianto e non spetta al curatore bonificare dall’amianto l’area a rischio un tempo occupata dalla società fallita.

Il Tar di Trento con la sentenza 93/2017 ha accolto il ricorso di un professionista che si è visto intimare dal sindaco opere di messa in sicurezza per più di 220mila euro non sostenibili in base all’attivo patrimoniale.

Dalla sentenza è emerso che non è il curatore che deve bonificare dall’amianto l’area di rischio una volta occupata dalla società fallita e non può essere il comune a ordinare d’urgenza all’organo concorsuale per rimuovere i materiale contenenti amianto.

Questo perché vale il principio euro-unitario «chi inquina paga» ed è mancante la prova che sia avvenuto dopo la declaratoria di insolvenza della società il superamento dei limiti di concentrazione previsti dalle tabelle della normativa. La curatela non risulta autorizzata all’esercizio provvisorio dell’azienda ex art. 104.1.fal. L’ordine di bonifica riguarda infatti un’attività anteriore alla dichiarazione di fallimento che non può essere ricondotta al curatore.

L’elemento inquinante, l’amianto, è presente in dosi massicce nel capannone  a partire dalla copertura e si presume che l’accomandatario della sas fallita sia a conoscenza dei materiali utilizzati nella costruzione della struttura. Il socio è stato nominato custode della struttura dal tribunale e senza successo il comune ha cercato in primis di ottenere la bonifica dall’imprenditore.

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