Punti di Vista | Andrea Barni, Ceo Assifidi

Responsabilità professionale : assicurazione delle nuove spese di progettazione e maggiori costi per varianti

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Andrea Barni, Ceo di Assifidi spa, evidenzia le diverse previsioni assicurative tra vecchio e nuovo codice dei contratti pubblici in materia di assicurazione della responsabilità professionale del progettista. 
Andrea Barni | Ceo Assifidi spa.

Nonostante l’abrogazione del dlgs 12/4/2006 n. 163 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici – dlgs 18/4/2016 n. 50, le stazioni appaltanti, settori speciali in particolare, continuano di frequente a richiedere ai progettisti la polizza Rc Ex Merloni: «a copertura delle nuove spese di progettazione e dei maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione».

Fattispecie ben definite e circoscritte, con limiti di risarcimento e massimali prestabiliti (vedi schema tipo 2.2 – dm 123 del 12.03.2004).

L’art. 24 comma 4) del nuovo Codice recita più genericamente: «sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi».

Nella seconda ipotesi lo spirito della norma si risolve nel vedere assicurati tutti i rischi professionali del soggetto esterno, ivi comprese evidentemente le nuove spese di progettazione e i maggiori costi sostenute dall’ente appaltante, con la sostanziale differenza che, diversamente dal dlgs n. 163, non vengono più definiti limiti di risarcimento e massimali, restando invariate le responsabilità in capo al progettista.

Ferme le premesse, giova tenere presente che ancora oggi la maggior parte delle polizze di Rc professionale reperibili sul mercato per i professionisti, escludono espressamente le garanzie previste dalla Rc Ex Merloni, riservandosi le compagnie di valutarle caso per caso, con pattuizione specifica o polizza separata.

Alta quindi l’attenzione su questo aspetto, in tutti i casi in cui il committente non richieda espressamente le precisazioni previste dalla Rc Ex Merloni, non evidenziando una responsabilità che comunque permane e che potrebbe comportare grave ed inatteso pregiudizio economico per il progettista non adeguatamente assicurato».

di Andrea Barni, Ceo Assifidi spa

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