Cosa cambia per chi opera in Edilizia?
Il nuovo Decreto Legge n. 13 del 25 Febbraio 2022 da una parte modifica il “mercato dei crediti”, sbloccando la situazione di stallo causata dall’art. 28 del precedente Decreto Sostegni-Ter, dall’altra, introduce nuove modifiche molto più restrittive in termini di sanzioni ai tecnici asseveratori, polizze assicurative e obblighi per le imprese edili.
Vediamoli, brevemente del dettaglio.
Per chi vorrà cedere il proprio credito sarà possibile la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Un po’ meno, invece le novità introdotte in fatto di asseverazioni.
Infatti, il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.