Consiglio nazionale del Notariato | Trattamento tributario

Cessione di aree a favore di un ente pubblico

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La cessione di aree a scomputo degli oneri di urbanizzazione a zero tasse. L’atto deve essere considerato a titolo gratuito e beneficia dell’esenzione ai fini delle imposte sui trasferimenti e di donazione.

Il Consiglio nazionale del Notariato con lo studio tributario n. 248/2014/t è intervenuto sull’inquadramento giuridico e il conseguente trattamento tributario della cessione di aree a favore di un ente pubblico il quale, per contropartita, non richiede alcun contributo di urbanizzazione disponendo che per la cessione di aree a scomputo degli oneri di urbanizzazione a tasse zero, l’atto deve essere considerato a titolo gratuito e ai fini delle imposte sui trasferimenti e di donazione lo stesso beneficia dell’esenzione.Parcheggio
L’indicazione dottrinaria è resa necessaria dopo l’entrata in vigore delle disposizioni sul federalismo municipale (art. 10 dlgs 23/2011) che a partire dal 1 gennaio scorso hanno soppresso tutte le agevolazioni e tute le esenzioni di natura tributaria con riferimento a quelle applicabili ai trasferimenti immobiliari. 

In fase preliminare, la commissione del notariato ha dovuto inquadrare giuridicamente l’atto (se a titolo oneroso o gratuito) ricordando che un recente documento dell’Agenzia delle Entrate (circolare 2/e 2014) ha evidenziato che le agevolazioni di cui all’art. 32 del dpr 601/1973 (registro in misura fissa ed esenzione da ipo catastali) non trovano più applicazione con espresso riferimento ai trasferimenti a titolo oneroso per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni cui fa riferimento l’art. 10 del dlgs 23/2011.

Per il Notariato la cessione di un’area a scomputo degli oneri di urbanizzazione deve ritenersi un atto essenzialmente a titolo gratuito poiché le parti non pongono in essere un vero regolamento di interessi limitandosi ad instaurare un segmento negoziale neutrale.

A sostegno di questa tesi la Corte di cassazione con sentenza n. 1366/1999 che ritiene la convenzione di lottizzazione una fattispecie contrattuale di natura pubblicistica finalizzata a realizzare gli scopi istituzionali dell’ente, la dottrina che ritiene la convenzione di lottizzazione un contratto non a prestazioni corrispettive e infine la normativa art. 28 della legge 1150/1942 che definisce la cessione come gratuita.

Per il Notariato restano applicativi ai fini del trattamento tributario le esenzioni per gli atti a titolo gratuito come indicato in precedenza all’art. 32 del dpr 601/1973 non rendendosi applicabile la disciplina riguardante l’imposta sulle donazioni e successioni nonostante il recente intervento a cura del dl 262/2006 dovendosi applicare il principio giurisprudenziale (Corte di cassazione n.5223/2008 e 14179/2007) secondo cui tra le due regole deve essere applicata quella che evidenzia una maggiore aderenza delle caratteristiche dell’operazione in esecuzione.

La norma speciale contenuta nell’art. 32 del dpr 601/1973, che non pare assolutamente cancellata per gli atti a titolo gratuito, non resta abrogata da una norma di portata generale come quella prescritta per la tassazione degli atti gratuiti di cui al dl 262/2006 per effetto del principio secondo il quale ” una legge generale posteriore non può derogare una legge speciale anteriore.

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