Corte di Cassazione | Sentenza n.41820/2015

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soprattutto vigilanza!

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La sentenza della Cassazione configura il ruolo del coordinatore come vigilanza alta. La definizione degli obblighi nel dlgs n. 81/2008 e le verifiche di Psc e Pos.

Sicurezza sul lavoroLa Corte di Cassazione con la sentenza n. 41820/2015 ha specificato i compiti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione specificando che gli obblighi di questa figura professionale sono stati definiti già nell’art. 92 del dlgs n. 81/2008 Tusl.

Secondo questa disposizione il coordinatore per l’esecuzione è tenuto alla verifica attraverso opportune azioni di coordinamento e controllo dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) e l’applicazione corretta delle procedure di lavoro. Tra le mansioni vi è la verifica dell’idoneità del Piano operativo di sicurezza (Pos) assicurandone la coerenza con il Psc che deve provvedere ad adeguare in relazione all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute.

Secondo quanto previsto dal Tusl i compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono:
valutazione delle proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
verifica dell’adeguamento dei rispettivi Pos per le imprese esecutrici ;
organizzazione tra i datori di lavoro (compresi i lavoratori autonomi) della cooperazione ed il coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione;
verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. Compresa la segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni del Psc, proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza;
provvedere alla comunicazione di eventuali inadempienze all’Asl e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
in caso di pericolo grave e imminente sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

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