Tar del Lazio | Appalti pubblici

Costi di sicurezza aziendale: se non sono indicati l’impresa perde l’appalto pubblico

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Con la sentenza 5309/2014 il Tar del Lazio ha stabilito che l’impresa perde l’appalto pubblico quando non sono indicati i costi di sicurezza aziendale, anche se è lo stesso committente ad escludere la necessità del Duvri perché il servizio messo a gara non lo impone.

Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 5309/2014 pubblicata dalla sezione 3 bis, ha stabilito che l’impresa perde l’appalto pubblico quando non indica i costi di sicurezza aziendale, anche se è lo stesso committente ad escludere la necessità del Duvri, il documento unico di regolarità contributiva, perché il servizio messo a gara non lo impone.Sicurezza

Il fatto che l’amministrazione escluda la sussistenza di rischi da interferenze non autorizza l’impresa ad ignorare nella sua offerta gli oneri di tutela dei lavoratori che scaturiscono direttamente dalla legge. Nello specifico, è la stessa amministrazione a dichiarare non sussistenti i rischi da interferenze, risultanti pari a zero, tenuto conto della natura strettamente intellettuale del servizio. Ciò non esclude l’onere per l’impresa di prevedere e quantificare in sede di offerta i costi della sicurezza da rischio specifico. La necessità deriva direttamente dalle norme di legge, che sono poste a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori e quindi sussiste anche quando il disciplinare di gara non contiene alcuna previsione al riguardo.
È stato accolto il ricorso incidentale della concorrente poiché l’impresa doveva essere subito esclusa dalla procedura. Stando a quanto hanno specificato i giudici amministrativi, si definisce costo della sicurezza aziendale il valore determinato come frazione percentuale delle spese generali che l’impresa sostiene nell’esecuzione dell’appalto in base alla tipologie dei lavori dell’opera e allo stato dei luoghi.

È stata la legge n. 98/2013, che ha convertito il Decreto del fare (decreto legge n. 69/2013), a introdurre il comma 3 bis dell’articolo 82 del Codice dei contratti pubblici, il dlgs n. 163/2006: la novella impone che il costo del lavoro dev’essere valutato puntualmente in quanto costo puro e incomprimibile che non può essere assoggettato al mercato. La verifica non può limitarsi ad un mero controllo di congruità formulato su valutazioni in base a meri parametri e decontestualizzate.

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