Decreto legge 66/2014 | Legge di conversione

Dal 1° luglio per gli appalti sarà centrale unica

Condividi
Dal prossimo mese tutti i comuni non capoluogo di provincia dovranno acquisire beni, servizi e lavori attraverso soggetti aggregatori della domanda o tramite unioni di comuni o accordi consortili.

La legge di conversione del dl 66/2014 afferma che dal 1° luglio tutti i comuni non capoluogo di provincia dovranno acquisire lavori, servizi e beni attraverso soggetti aggregatori della domanda (centrali di committenza nazionali o regionali) oppure tramite unioni di comuni e accordi consortili. Se non si farà riferimento a questi strumenti sarà impossibile per il comune bandire gare, poiché non verrà rilasciato il codice identificativo di gara (Cig).AppaltiÈ stata eliminata la deroga per acquisti in economia o amministrazione diretta sotto i 40mila euro.
In particolare, è il comma 4 dell’articolo 9 della legge a riscrivere la disciplina relativa all’acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei piccoli comuni, ora prevista dal comma 3-bis dell’articolo 33 del Codice dei contratti pubblici. Una correzione fa riferimento alla forma: viene sostituito il termine «centrale di committenza» con «soggetto aggregatore». Nella sostanza, invece, la legge ha introdotto alcune novità. Per prima cosa amplia l’ambito di applicazione soggettivo e prima la disciplina riguardava i comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti, ora con la modifica viene estesa a tutti i comuni non capoluogo di provincia.

Il ricorso ad un’unica centrale di committenza (vale a dire soggetto aggregatore) non è più considerato obbligatorio, bensì è previsto che l’acquisizione di lavori, servizi e beni avvenga nell’ambito delle unioni di comuni, ovvero tramite un accordo consortile tra i comuni medesimi. Tra le varie opzioni percorribili dal comune nell’acquisizione di lavori (come di servizi e beni) è ammesso anche far ricorso alle province.
La nuova norma elimina la deroga ad applicare le nuove regole per le acquisizioni effettuate in economia tramite amministrazione diretta, per lavori e forniture di importo inferiore a 40mila euro. Anche per questi contratti si applicheranno le regole generali. Per i comuni sarà possibile avvalersi anche dei competenti uffici delle province.

I comuni non capoluogo di provincia quindi, a decorrere dal 1° luglio, potranno scegliere queste soluzioni:

  • procedere nell’ambito delle unioni di comuni ove esistenti
  • ricorrere ad un soggetto aggregatore
  • utilizzare per l’acquisto di beni e servizi gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento
  • costituire un apposito accordo consortile e avvalersi dei competenti uffici
  • ricorrere alle province.

In caso di inosservanza delle procedure di acquisizione previste dalle nuove regole, è stato considerato che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici non rilasci ai comuni non capoluogo di provincia il Cig.
Per quel che concerne i soggetti aggregatori della domanda, che non potranno essere in numero superiore a 35, dovranno essere iscritti all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (Ausa) e saranno: la Consip, una centrale di committenza per ogni regione (da costituire entro fine 2014 se già non si è provveduto, ma la regione potrà affidarsi alla Consip) e altri soggetti che svolgono funzioni di centrale di committenza.

Edicola web

Ti potrebbero interessare

Hyundai. Una nuova pala gommata per Apicella

Apicella raggiunge prestazioni ai massimi livelli nelle operazioni come spianamento del terreno, movimentazione e carico dei materiali grazie alla pala gommata Hyundai HL955A