Commissione tributaria Brescia | Sentenza 129 del 27 agosto 2013

Funzionalità abitativa anche durante i lavori edilizi

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Il contribuente deve pagare l’Ici sull’area edificabile e non sul fabbricato come abitazione principale solo se gli interventi edilizi hanno compreso la demolizione o la sostituzione di parti strutturali dell’immobile che ne hanno impedito l’uso.

Dalla commissione tributaria provinciale di Brescia (VIII sezione) con la sentenza 129 del 27 agosto 2013 è emersa un’importante risoluzione in materia di demolizione e Ici dovuta.

Il contribuente è tenuto a pagare l’Ici sull’area edificabile e non sul fabbricato utilizzato come abitazione principale solo se gli interventi edilizi hanno comportato la demolizione o la sostituzione di parti strutturali dell’immobile che ne hanno impedito l’uso. È escluso il pagamento del tributo sull’area se la famiglia dimostra di aver continuato ad abitare nell’immobile durante il periodo dei lavori.

Mai venuta meno la funzione abitativa. Per i giudici tributari i lavori eseguiti sugli immobili non hanno comportato demolizioni, sostituzione di parti strutturali e neppure interventi che possano averne impedito l’uso. Le fatture prodotte relative alle utenze (per energia elettrica, gas e acqua) hanno dimostrato che la funzione abitativa non è venuta meno e che la famiglia dei ricorrenti, anche durante il periodo dell’intervento edilizio, ha continuato ad abitare nello stesso stabile.Secondo l’articolo 2 del dl 504/1992, richiamato per l’Imu dall’articolo 13 del decreto Monti (201/2011), per fabbricato s’intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
Ultimati i lavori fabbricato sotto imposta. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui è comunque effettivamente utilizzato. In caso di edificazione di un fabbricato, la base imponibile Ici (o Imu) è data dal valore dell’area dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino a quella di ultimazione, fino a quando il fabbricato è utilizzato, se questo momento è antecedente. Per la finzione giuridica prevista nella disciplina dell’imposta, il suolo va considerato area fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici, anche durante il periodo dell’effettiva utilizzazione edificatoria.

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