Inail | Rivalutazioni

Infortuni: aumentano i parametri

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Dal primo luglio 2013 le rivalutazioni per prestazioni per infortunio o malattia salgono del 3,02% nei settori industria e agricoltura.

L’Inail ha stabilito con determina n. 105/2013, che col mese di luglio iniziano le rivalutazioni delle prestazioni per infortuni e malattie professionali sul lavoro. Infatti la nuova normativa prevede che salgano del 3,02% nei settori industria e agricoltura e per i medici radiologi e tecnici sanitari. Dopo l’invio da parte dell’Inail al ministero del Lavoro ci sarà l’emissione dei corrispondenti decreti, che quantificheranno il costo dell’aggiornamento in 96 milioni di euro.Sistema di rivalutazione. Fino a ora le rendite hanno avuto un duplice sistema di rivalutazione, previsto dall’articolo 11 del dlgs 38/00: il primo prevede che a luglio ogni anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite venga rivalutata in base dell’indice Istat; mentre il secondo prevede l’applicazione del primo nel caso in cui non ci sia stata per quell’anno una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto all’ultima rivalutazione (articolo 20 della legge n. 41/1986).
Nella rivalutazione di quest’anno che andrà a decadere nel giugno del 2014 la rivalutazione delle rendite tiene conto della variazione effettiva Istat del 3,02%. Il sistema poi differisce per i settori in base ai massimali e minimali previsti. Per ciò che riguarda l’industria ad esempio la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale di retribuzione annua con la nuova rivalutazione passa a 76,11 euro invece che 73,88 fino al 30 giugno.
Per quel che riguarda le retribuzioni minime e massime per calcolare le rendite: 15.983,10 e 29.682,90 euro. Oltre alla rivalutazione del minimale e massimale ci sarà anche l’aggiornamento dei premi dovuti dai parasubordinati. Infatti, il dlgs 38/2000 stabilisce che la base imponibile di calcolo dei premi assicurativi dovuti per lavoratori a progetto e co.co.co è determinata dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto dei limiti minimo e massimo, ossia dei minimale e massimale di rendita.
Ci sono poi i casi dei ridotti co.co.co. quelli di collaborazione di durata non superiore a 30 giorni e compensi non superiori a 5mila euro in un anno solare, per cui la base imponibile è costituita dai compensi percepiti effettivamente nel rispetto del minimale e massimale di rendita, rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto. Quindi dal luglio 2013 il minimale mensile sarà pari a 1.311,92 invece che 1.292,90 euro ed il massimale a 2.473,57.

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