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Invalidi edili: opzione tra assegno d’invalidità o disoccupazione

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L’Inps riconosce al lavoratore il diritto di scegliere ma è condizione la presentazione di domanda alla sede Inps da cui risulti in modo inequivocabile la volontà di scegliere il trattamento speciale di disoccupazione in luogo dell’assegno oridinario d’invalidità.

Il messaggio n. 12093 dell’Inps ha precisato che vi è un’opzione ampia per i lavoratori invalidi disoccupati del comparto edile.
Il diritto di scegliere di ricevere il trattamento di disoccupazione al posto di quello di invalidità riguarda infatti anche i trattamenti speciali di disoccupazione secondo le leggi n. 427/1975, n. 451/1994 e n. 223/1991.
Il diritto di opzione è stato asserito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 234/2011 limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato restando ferma però la non cumulabilità delle due prestazioni.
Dopo che l’Inps con la circolare 138/2011 aveva specificato le istruzioni, ora aggiunge che anche i trattamenti speciali di disoccupazione edili rientrano nell’ambito della formulazione della norma dichiarata incostituzionale dalla sentenza.
Si riconosce al lavoratore il diritto di scegliere anche tra assegno ordinario di invalidità e trattamenti speciali di disoccupazione, con opzione possibile fino alla durata dei trattamenti di disoccupazione.
Per il corretto esercizio del diritto di opzione è condizione la presentazione di un’apposita domanda alla sede Inps di competenza da cui risulti in modo esplicito la volontà di scegliere il trattamento speciale di disoccupazione al posto dell’assegno ordinario di invalidità.
La casistica.  Nel caso in cui il lavoratore diventi titolare di assegno ordinario d’invalidità successivamente alla presentazione della domanda di trattamento speciale di disoccupazione (oppure durante il periodo di fruizione) gli stessi possono esercitare, sempre con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore del trattamento speciale di disoccupazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinari d’invalidità.
Nei casi di mancanza di opzione o ritardi, l’importo del trattamento speciale di disoccupazione già corrisposto diventa non dovuto dalla decorrenza dell’assegno d’invalidità e soggetto a compensazione-recupero da parte dell’Istituto.
I lavoratori possono però rinunciare in qualsiasi momento alla disoccupazione ripristinando il pagamento delòl’assegno d’invalidità.

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