Decreto ministeriale | Infrastrutture e Trasporti

La classificazione delle opere pubbliche incompiute

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Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti appaltanti devono individuarle e trasmettere l’elenco al Ministero o alla Regione. La lista servirà come partenza per il completamento o il riutilizzo anche con destinazione differente rispetto a quella originariamente prevista.

Il 25 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto 13 marzo 2013 del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, «Regolamento recante le modalità di redazione dell’elenco – anagrafe delle opere pubbliche incompiute».
Una graduatoria che prevede vengano inseriti gli edifici e le opere non ultimati classificandoli in ordine di priorità, per stato d’avanzamento raggiunto e per il possibile utilizzo alternativo rispetto a quello inizialmente previsto.
L’intenzione è quella di utilizzare la lista come partenza per il completamento o il riutilizzo anche con destinazione differente rispetto a quella originariamente prevista.
Per «opera pubblica incompiuta» s’intende ogni opera pubblica che risulta non completata per mancanza di fondi, cause tecniche, sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge, fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o di recesso dal contratto, mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell’ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario.

Disposizioni. Ogni anno entro il 31 marzo, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori (di cui all’articolo 3 del Codice Appalti) devono individuare le opere incompiute di rispettiva competenza e trasmettere l’elenco delle opere individuate al Ministero o alla Regione interessata.
Ogni opera pubblica incompiuta verrà determinata dall’importo complessivo dell’intervento e la percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all’ultimo progetto approvato, le cause che hanno comportato l’incompiutezza dell’opera e possibili soluzioni, la possibilità di utilizzare l’opera incompiuta per altre finalità.
Inoltre occorrerà indicare le modalità di classificazione delle opere incompiute al fine di deciderne l’utilizzazione mediante il completamento o il riutilizzo ridimensionato delle stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista.
Le opere pubbliche incompiute sono classificate e collocate secondo un ordine decrescente basato sulle caratteristiche e i livelli dettagliati di sviluppo indicati al comma 2, articolo 4 del decreto.

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