Il Regolamento (Ue) n. 2024/3110 sui “prodotti da costruzione” costituisce una “rivoluzione normativa” nell’ambito della produzione e commercializzazione dei prodotti da costruzione nel Mercato Unico dell’Unione europea determinando importantissimi effetti sulla vita, lo sviluppo e la sopravvivenza stessa delle imprese che devono adeguarsi, sia pure con varie modalità e scadenze, alla ventata di Regolamenti Ue (il n. 2023/988 sulla “Sicurezza generale dei prodotti”, il n. 2023/1230 sulle “macchine” e il nuovo Regolamento sulla cybersicurezza) che in larga parte hanno sostituito le previgenti Direttive europee.
L’“entrata in vigore” e l’“applicabilità” del regolamento 2024/3110
L’“entrata in vigore” del Regolamento sui “prodotti da costruzione” secondo il suo art. 96, primo paragrafo, è già scattata nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (avvenuta il 18/12/2024) e, dunque, il 7/1/2025, ma con effetti che non hanno inciso direttamente sugli “operatori economici”. Infatti, l’effettiva ricaduta a delle nuove disposizioni regolamentari in termini di obblighi e diritti che competono ai suddetti “operatori” – e, quindi, in primo luogo (ma non solo!), ai fabbricanti, agli importatori ed ai distributori – è stato necessario attendere l’8/1/2026.
A partire da quest’ultima datail nuovo Regolamento è, infatti, non soltanto “applicabile in ciascuno degli Stati membri della Ue, ma anche obbligatorio in tutti i suoi elementi”.
Da quando sono applicabili le nuove sanzioni?
A questo riguardo occorre ancora precisare che l’ultimo termine previsto dalla medesima disposizione regolamentare dell’art. 96, al secondo paragrafo, è quello del 8/1/2027, data a partire dalla quale scatta anche l’efficacia del nuovo regime sanzionatorio che gli Stati membri della Ue. devono notificare alla Commissione europea entro l’8 dicembre 2026 e introdurre, a partire dalla prima data qui sopra individuata, nei propri ordinamenti nazionali in modo che le sanzioni da applicare nei casi di non conformità al Regolamento stesso funzionino efficacemente da deterrente contro la sua disapplicazione, quindi, risultino essere “effettive”, “proporzionate” e “dissuasive”.
Gli altri regolamenti europei pure applicabili ai prodotti da costruzione
Sempre sul piano temporale delle nuove scadenze il cui impatto sul settore è pure rilevante – sia pure in modo complementare, limitato a taluni aspetti e relativamente ai prodotti destinati ai “consumatori” – occorre considerare il nuovo e anch’esso “rivoluzionario” Regolamento (Ue) 2023/988 sulla “sicurezza generale dei prodotti” le cui disposizioni sono già applicabili dal 13 dicembre 2024 e il Regolamento (Ue) 2023/1230 sulle “macchine” con effetti per tutti gli “operatori economici” (e, quindi, in primo luogo, per “fabbricanti”, “importatori” e “distributori”) del settore – a decorrere dal 20 gennaio 2027.
Tutti questi Regolamenti disciplinano, infatti, i riflessi sul quadro normativo delle nuove tecnologie, della digitalizzazione e delle nuove minacce informatiche.
Gli “operatori economici”, gli obblighi e le eventuali sanzioni
In tal quadro di nuove tendenze normative e con queste premesse è tempo, dunque, ora di proseguire negli aggiornamenti progressivi e sistematici per dedicare questo “punto di approfondimento” agli aspetti più rilevanti per il settore, affrontando la “rivoluzione normativa” riguardante propriamente il Regolamento (UE) n. 2024/3110 e i suoi principali effetti che si produrranno, fatte salve le numerose ed importanti “disposizioni transitorie” sulle quali si tornerà in seguito, dal 8/1/2026 anche sugli “operatori economici” del settore. Al riguardo, occorre tra l’altro considerare come la cerchia di questi “operatori” risulti ormai essere notevolmente allargata rispetto a quella considerata dal Regolamento (Ue) n. 305/2011 che aveva definito “operatori economici” esclusivamente il “fabbricante”, “l’importatore” il “distributore” e il “mandatario” (v. art. 2, n. 18), ma ad allargare queste cerchia di soggetti era già intervenuta la modifica introdotta dall’art. 4 del Regolamento (Ue) 2019/1020 sulla “vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2042/Ce e i Regolamenti (Ce) n. 765/2008 e (Ue) n. 305/2011” che, a norma del 2° paragrafo dell’art. 44, risulta applicabile già dal 16 luglio 2021. Si tratta infatti di importantissima modifica che è espressamente e specificamente applicabile (anche) ai prodotti da costruzione in quanto “prodotti disciplinati dai Regolamenti(UE) n. 305/2011…” (v. par. 5 dell’art. 4 del Regolamento del 2020) e che, fatti salvi gli obblighi previsti da specifica “normativa di armonizzazione dell’Unione”, (v. titolo del Capo II e par. 1 dell’art. 4 del Regolamento medesimo), fissa nuovi “compiti degli operatori economici” e stabilisce che “un prodotto soggetto alla legislazione di cui … può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell’Unione che è responsabile dei compiti di cui al paragrafo 3 relativamente a detto prodotto”.
Gli “operatori economici”, i rispettivi “compiti” e la nuova definizione di “operatore economico”
La disposizione dell’art. 4 del Regolamento (Ue) 2019/1020 che, occorre ribadirlo, è applicabile ai prodotti da costruzione fin dal 16 luglio 2021, richiede di essere completata con la precisazione dei “compiti” di cui è responsabile il suddetto “operatore economico” ma, prima ancora, con la individuazione del suddetto “operatore” che è contenuta nel secondo paragrafo della disposizione medesima. Secondo quest’ultima norma prevista dell’art. 4, par. I del Regolamento (Ue) 2019/1020, infatti, ai fini della disciplina applicabile, “per operatore economico … si intende uno dei seguenti: a) il fabbricante stabilito nell’Unione; b) un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell’Unione; c) un rappresentante autorizzato che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti di cui al paragrafo 3 per suo conto; d) un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione con riferimento ai prodotti da esso gestiti qualora nessun altro operatore economico di cui alle lettere a), b) e c), sia stabilito nell’Unione”.
Una volta, dunque, in tal modo individuata la nuova disciplina degli “operatori economici” la cui individuazione, occorre qui evidenziarlo, condiziona l’immissione sul mercato anche dei “prodotti da costruzione”, si devono specificare pure i rispettivi “compiti” che, a norma del 3° paragrafo dell’art. 4 del medesimo Regolamento (Ue) 2019/1020, devono essere svolti da un “operatore economico stabilito nell’Unione” e individuabile secondo la disciplina qui sopra esposta.
Tali “compiti”, fatte salve disposizioni più specifiche previste dai “Regolamenti” di prodotto, sono infatti i seguenti:
“a) se la normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile al prodotto prevede una dichiarazione Ue di conformità o una dichiarazione di prestazione e una documentazione tecnica, verifica che tale dichiarazione Ue di conformità o dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica siano state redatte, tiene la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo prescritto da tale normativa e garantisce che la documentazione tecnica sia messa a disposizione di dette autorità quando richiesto;
b) a seguito della richiesta motivata di un’autorità di vigilanza del mercato, fornisce a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità;
c) qualora abbia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio, informa al riguardo le autorità di vigilanza del mercato;
d) coopera con le autorità di vigilanza del mercato, anche a seguito di una richiesta motivata, garantendo che sia adottata senza indugio un’azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile al prodotto in questione o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati da tale prodotto quando richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato oppure di propria iniziativa laddove l’operatore economico di cui al paragrafo 1 ritenga, o abbia ragione di ritenere, che il prodotto in questione ponga un rischio”.
Ma, a questo riguardo, la definizione di “operatore economico” applicabile (salvo “disposizioni transitorie”, come qui in seguito si preciserà), dal 8 gennaio 2026 secondo il nuovo Regolamento (Ue) 2024/3110 sui “prodotti da costruzione” risulta essere (v. art. 3, 1° par., n. 9 del Regolamento stesso) ancora più ampia in quanto considera inclusi – ad ogni effetto regolamentare – nella cerchia dei suddetti “operatori” tutti i seguenti soggetti:
“il fabbricante, il mandatario, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento in relazione alla fabbricazione o alla ri-fabbricazione dei prodotti, compresi prodotti da riutilizzare, o alla messa a disposizione sul mercato di tali prodotti, in conformità del presente regolamento”.
Ed è quest’ultima, dunque, la disposizione a cui fare riferimento per la individuazione – a partire, occorre ribadirlo, dall’8 gennaio 2026 – degli “operatori economici” della filiera delle costruzioni a tutti gli effetti dei diritti e degli obblighi che competono a questi “operatori” e che occorre valutare anche in considerazione della grande portata dei cambiamenti normativi.
La disciplina transitoria, portata e conseguenze
È indispensabile valutare la portata e le conseguenze della “disciplina transitoria” introdotta all’art. 95 del nuovo Regolamento per consentire un’applicazione graduale delle novità normative e per evitare un passaggio traumatico dal vecchio al nuovo regime. Infatti il nuovo Regolamento si preoccupa giustamente di “specificare” – per garantire la certezza del diritto – “se e per quanto tempo le … norme armonizzate, i documenti per la valutazione europea, le valutazioni tecniche europee e i certificati degli organismi notificati o i rapporti di prova adottati o rilasciati a norma del regolamento (Ue) n. 305/2011 mantengano gli effetti giuridici a norma del presente regolamento …”.
A questo riguardo infatti assumono importanza fondamentale le disposizioni transitorie previste dall’art. 95 del nuovo Regolamento secondo le quali, tra l’altro, si stabilisce che:
- le disposizioni del Regolamento (Ue) n. 305/2011 che riguardano gli “obblighi degli operatori economici” (artt. 11-16) si continuano ad applicare “unicamente ai prodotti coperti dalle norme di cui al par. 3 o ai prodotti coperti dai documenti per la valutazione europea di cui al par. 4” (sempre della stessa disposizione contenuta nell’art. 95 del nuovo Regolamento);
- da quanto sopra consegue pure agli effetti degli obblighi degli “operatori economici” che – per i prodotti coperti da “norme armonizzate” i cui riferimenti sono inclusi nell’elenco pubblicato in conformità al Regolamento (Ue) n. 305/2011 e che sono in vigore alla data del 8/1/2026 – tali norme restano valide a norma del Regolamento (Ue) n. 305/2011. Queste ultime, dunque, a tali condizioni e con tali limiti, sopravvivono transitoriamente alla vigenza ed alla “applicabilità” generalmente previste dal nuovo Regolamento, ma con una data limite che è una data mobile in ragione di due possibili variabili che sono costituite o dal fatto che le “norme” medesime siano “ritirate” oppure dal fatto che siano “altrimenti abrogate”;
- da quanto sopra consegue anche che per i prodotti coperti dai “documenti per la valutazione europea” – e sempre agli effetti anche degli obblighi degli “operatori economici” – i suddetti documenti i cui riferimenti sono inclusi nell’elenco pubblicato in conformità al Regolamento (Ue) n. 305/2011 entro la data del 8 gennaio 2026 restano validi fino al 9 gennaio 2031, fatto salvo il caso in cui siano scaduti per altri motivi.
In ogni caso, però, non possono più essere immessi sul mercato prodotti sulla base delle suddette “valutazioni tecniche europee” successivamente al 9 gennaio 2036 che rappresenta, dunque, per questo aspetto particolare, una data finale considerata insuperabile;
- da tutto quanto sopra consegue in definitiva che i prodotti che non sono “coperti” dalle norme armonizzate e dai documenti per la valutazione europea secondo le condizioni ed i limiti temporali imposti dalla “disciplina transitoria” dell’art. 95 del Regolamento (Ue) 2024/3110 ricadono nella disciplina ordinaria di questo Regolamento e pertanto a essi si applicano, a tutti gli effetti anche degli obblighi degli “operatori economici” – e a partire dall’8 gennaio 2026, le disposizioni del Regolamento stesso.

Altri casi particolari disciplinati dalle “disposizioni transitorie”
È tuttavia necessario precisare ancora, come le stesse “disposizioni transitorie” di cui all’art.95 del Regolamento (Ue) 2024/3110 prevedano un’analitica e minuziosa disciplina particolare per i casi in cui una specifica tecnica armonizzata adottata a norma di quest’ultimo Regolamento intervenga a coprire lo stesso prodotto e lo stesso uso già previsto dal documento per la valutazione europea il cui riferimento è incluso, alla data del 8/1/2026, nell’elenco pubblicato in conformità al Regolamento (Ue) n. 305/2011 (par. 5),nonché per i casi in cui le valutazioni tecniche europee già rilasciate in conformità al Regolamento (Ue) n. 305/2011 non siano incluse nell’elenco pubblicato in conformità al documento stesso entro 8/1/2026(par. 6),oppureper le condizioni ed i casi in cui i certificati, i rapporti di prova e le valutazioni tecniche europee rilasciati a norma del Regolamento (Ue) n. 305/2011 possono essere utilizzati agli effetti del nuovo Regolamento (par. 7) o per la possibile efficacia ai fini di quest’ultimo Regolamento delle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati a norma del Regolamento (Ue) n. 305/2011 e non stati ritirate (par. 8, secondo punto), o entro quale periodo a decorrere dalla data di adozione di un atto di esecuzione che rende obbligatoria una norma armonizzata o di un atto di esecuzione di altre specifiche tecniche armonizzate – devono applicarsi obbligatoriamente tali norme e altre specifiche tecniche, ossia soltanto a decorrere da dodici mesi dall’entrata in vigore di tali norme e specifichetecniche armonizzate, a meno che nell’atto di esecuzione non sia specificata una data diversa.
Obbligatorietà, questa, il cui termine di scadenza può essere condizionato da una libera scelta degli “operatori economici” i quali potrebbero comunque optare per un’applicazione anticipata (rispetto all’obbligo di legge) di tali specifiche tecniche armonizzate sottoponendosi volontariamente alla procedura che porta alla dichiarazione di prestazione e di conformità (par. 9), o, entro quale periodo (un anno) dalla data di applicazione dei requisiti e degli obblighi riguardanti una determinata categoria di prodotti a norme del “Regolamento”, la Commissione ritira dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate e dei documenti pubblicati secondo il regime del Regolamento (Ue) n. 305/2011 riguardanti una determinata famiglia o categoria di prodotti quando tali norme coprono la stessa famiglia o la stesa categoria d prodotti (par. 10) o, infine, se e per quanto tempo i “punti di contratto” per i prodotti da costruzione designati a norma del Regolamento (Ue) n. 305/2011 si considerano validamente designati anche agli effetti del nuovo Regolamento (par. 1) .
Rapporti tra “abrogazione” e “disposizioni transitorie”
Soltanto con i criteri – e con l’ interpretazione logico-sistematica degli artt. 95 e 96 del nuovo Regolamento che è stata fin qui prospettata può risultare possibile – a parere di chi scrive – trovare un senso (peraltro in corretta applicazione dei canoni interpretativi previsti dall’art. 12 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, preliminari al Codice Civile1) anche la norma dell’art. 94 del Regolamento medesimo che è intitolata alla “Abrogazione” e che risulterebbe altrimenti irrimediabilmente contraddittoria. Secondo quest’ultima, infatti, “il Regolamento (Ue) n. 305/2011 è abrogato a decorrere dall’8 gennaio 2026”, fatta eccezione per tutte le norme contenute negli articoli richiamati nella disposizione stessa, tra cui anche quelle che disciplinano gli obblighi degli “operatori economici” i quali, però, prevedono – secondo le disposizioni transitorie previste dall’art. 95 – scadenze temporali che dipendono o da circostanze variabili o da date diverse quali il 9/1/2031 o il 9/1/2036, mentre l’art. 94 dispone in via generale una abrogazione “a decorrere dall’8 gennaio 2040”. Quest’ultima scadenza, può dunque assumere un significato coerente con l’intero impianto normativo riferibile agli artt. 94, 95 e 96 – sempre a parere di chi scrive (peraltro confortato dai fondamentali canonici ermeneutici previsti dal Codice Civile qui prima richiamati) – soltanto come data estrema e conclusiva – con l’abrogazione totale e con il superamento finale di ogni norma transitoria o che comunque faccia riferimento al Regolamento (UE) n. 305/2011 – della validità e della sopravvivenza di quest’ultimo Regolamento anche rispetto alla pur prolungata, articolata e condizionata “disciplina transitoria” che accompagna – per i molti aspetti e con le varie scadenze sia fisse che variabili che sono stati qui sopra precisati (2026, 2031, 2036, ecc.) e che saranno ancora precisati – il lento e variegato passaggio dal “vecchio” al “nuovo Regolamento” dei “prodotti da costruzione”.

Particolari questioni legate alla disciplina transitoria – le soluzioni normative
Si è qui già rilevato in precedenza come la disciplina transitoria prevista dal “Regolamento” lasci agli “operatori economici” abbondanti spazi per facilitare un’applicazione graduale nel passaggio dall’una all’altra disciplina, in particolare per quanto riguarda le specifiche tecniche armonizzate ed i documenti per la valutazione europea (v. par. nn. 3, 4 e 5 dall’art. 95).
Come qui già segnalato, infatti, le norme armonizzate i cui riferimenti sono sati pubblicati in vigenza del Regolamento (Ue) n. 305/2011, purché siano in vigore ad una certa data (8/1/ 2026), restano valide fino a quando non siano ritirate dalla Commissione o altrimenti abrogate (v. par. 3). Ma, a questo riguardo è lo stesso legislatore europeo del nuovo Regolamento a manifestare la preoccupazione (v. “considerando” n. 112) che “gli operatori economici possano eludere in modo permanente l’applicazione del presente Regolamento applicando le specifiche tecniche armonizzate adottate a norma del Regolamento (Ue) n. 305/2011”.
Pertanto, contro questo pericolo di strumentalizzazione eccessiva della disciplina transitoria e di sostanziale elusione troppo prolungata delle nuove disposizioni regolamentari, il suddetto legislatore ha imposto alla Commissione europea di “ritirare dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate e dei documenti per la valutazione europea pubblicata a sostegno del Regolamento (Ue) n. 305/2011 e riguardanti una determinata famiglia di prodotti o categoria di prodotti entro l’entrata in applicazione della specifica tecnica armonizzata adottata a norma del presente Regolamento relativo a tale famiglia di prodotti o categoria di prodotti” (v. ancora “considerando” n. 112, seconda parte).
Per altro e opposto verso, a sostegno invece di un eventuale applicazione volontaria e anticipata – da parte degli operatori economici – delle specifiche tecniche armonizzate adottate e pubblicate in applicazione del nuovo Regolamento, si prevede che gli adempimenti che gravano sugli operatori economici secondo le suddette specifiche tecniche si “applichino” obbligatoriamente soltanto a decorrere da dodici mesi dall’ “entrata in vigore” delle suddette “specifiche”, a meno che non sia prevista una data di applicazione successiva nella pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e fatta salva comunque l’opzione qui di seguito illustrata.
Si lascia dunque spazio ad una libera opzione da parte degli “operatori economici” a favore eventualmente di un’anticipazione volontaria delle suddette “specifiche tecniche armonizzate”, in quanto “per facilitare un’agevole introduzione graduale di future specifiche tecniche armonizzate e tenendo conto del tempo necessario per redigere la dichiarazione di prestazione e di conformità, gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a optare per l’applicazione volontaria del presente regolamento a decorrere dall’entrata in vigore di tali specifiche tecniche armonizzate”.
Da qui, pertanto, una previsione di anticipazione volontaria delle nuove disposizioni regolamentari connessa alla possibilità che le “specifiche tecniche armonizzate” siano, per libera scelta, applicate fin dalla data di “entrata in vigore” e, dunque, senza attendere l’effetto di obbligatorietà che si collega al decorso del periodo “transitorio” di dodici mesi successivi a tale “entrata in vigore”.
L’oggetto e le finalità del regolamento
Già la previsione nel primo articolo del Regolamento della disposizione intitolata ad “oggetto e finalità” evidenzia in modo sintomatico la portata del cambiamento normativo non soltanto nel suo “oggetto” ma anche nei sui scopi. Il Regolamento (Ue) n. 305/2011 si era infatti limitato a fissare “le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura Ce sui prodotti in questione”.
Ben diversamente, la nuova disposizione regolamentare estende in modo assai ampio il proprio “oggetto” intrecciandolo con le sue nuove e dichiarate finalità che sono palesemente non più soltanto funzionali e di sicurezza ma anche – e per certi aspetti in modo prioritario – di tipo ambientalistico. A tale riguardo il 5° “considerando” del Regolamento esplicita già in apertura delle motivazioni di quest’ultimo le nuove finalità che sono volte anche e principalmente alla “revisione del Regolamento (Ue) n. 305/2011” in chiave di tutela dell’ambiente poiché si è individuato “nell’edilizia uno degli ecosistemi prioritari”, con la conseguenza che la nuova strategia della Ue. in materia di normazione è quella di definire “norme globali a sostegno di un Mercato Unico della Ue resiliente, verde e digitale”.
Tutti i riflessi normativi di questa nuova strategia Ue – e della conseguente “revisione” del precedente Regolamento europeo sui prodotti da costruzione” – son presenti nell’art.1 del Regolamento in quanto:
- le norme armonizzate non sono più stabilite soltanto e genericamente per la “descrizione dei prodotti in relazione alle caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura Ce…”, bensì, in modo molto più ampio, per stabilire “modalità di espressione dei prodotti di costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita…”. Merita qui subito di precisare che le “caratteristiche essenziali” ai fini della nuova disciplina regolamentare non sono più quelle genericamente definite dal Regolamento (Ue) n. 305/20112, bensì quelle ora definite (v. n. 7 dell’art. 3 del Regolamento) come “le caratteristiche del prodotto che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’All. 1 e quelle che sono elencate come caratteristiche essenziali predeterminate di cui all’All. II”.
Già da quanto qui ora esposto si evidenzia dunque la portata del cambiamento in quanto il Regolamento precedente non comprendeva alcun allegato che fosse equiparabile all’attuale All. II) e che imponesse alle specifiche tecniche armonizzate ed ai documenti per la valutazione tecnica europea di coprire un lungo e molto impegnativo elenco di “caratteristiche ambientali essenziali predeterminate relative alla valutazione del ciclo di vita di un prodotto”.
Peraltro, anche la nuova definizione di “ciclo di vita” appare significativamente diversa se si considera che è così formulata: “le fasi consecutive e interconnesse della vita di un prodotto, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali o, nel caso di prodotti precedentemente incorporati in opere di costruzione, dall’ultima disinstallazione dall’opera di costruzione fino allo smaltimento finale”.
- Le medesime norme armonizzate sono stabilite per l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dei prodotti da costruzione “indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte o meno nel quadro della fornitura di un servizio”.
La motivazione di questa importantissima innovazione normativa è chiaramente espressa nel “considerando” n. 10 del Regolamento secondo il quale: “al fine di evitare che modelli di distribuzione innovativi siano utilizzati per eludere gli obblighi previsti dal presente regolamento, è opportuno chiarire che qualsiasi fornitura di un prodotto nel corso di un’attività commerciale, anche quando la proprietà o il possesso dei prodotti sono trasferiti nell’ambito della prestazione di un servizio, sarebbe considerata come se il prodotto fosse messo a disposizione sul mercato”.
- Il precedente Regolamento si limitava a stabilire (v. art 3) che “le caratteristiche essenziali delle opere da costruzione sono stabilite nella specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere da costruzione” mentre il nuovo Regolamento si pone come preciso “oggetto” di stabilire, in piena conformità agli scopi qui già evidenziati in premessa ed al p. I) – “requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione”.
- Il “Regolamento” esplicita innovativamente rispetto al precedente Regolamento nel proprio “oggetto” anche – in primo luogo – lo stabilire “diritti e gli obblighi degli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti”, ed aggiunge, ancor più innovativamente – ed in senso ampiamente estensivo, “gli obblighi per gli altri operatori che forniscono servizi connessi alla fabbricazione ed alla commercializzazione dei prodotti disciplinati dal presente Regolamento”.
La motivazione di una così importante estensione del campo di applicazione del “Regolamento” è chiaramente espressa nel suo “considerando”n. 8 che è così formulato: “per garantire la sicurezza e la funzionalità dei prodotti da costruzione e, di riflesso, delle opere di costruzione, nonché la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, è necessario garantire che determinati prestatori di servizi, come i fornitori di servizi di logistica, i mercati online e gli attori che forniscono servizi di intermediazione non contribuiscano alla non conformità di altri attori. Di conseguenza è necessario rendere le disposizioni pertinenti applicabili anche a tali servizi e ai loro fornitori”.
- Il suddetto art. 12 delle “preleggi” al Codice Civile recita infatti: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (1362, 1363 c.c.). Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”. ↩︎
- La definizione è stata fornita da questo regolamento in termini di “«caratteristiche essenziali», le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione”. ↩︎



