Ministero dell’Interno | Decreto 8 giugno 2016

Norme antincendio: dal 23 luglio le nuove regole per edifici e uffici

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Le nuove regole riguardano edifici e uffici con oltre 300 persone presenti all’interno e le aree commerciali di modeste superfici e con quantitativi di materiali combustibili non significativi.

incendioDal 23 luglio le nuove regole riguardanti le norme antincendio per le attività d’ufficio si possono applicare ad attività di edifici e locali per uffici con oltre 300 persone presenti all’interno: queste disposizioni di prevenzione sono state disciplinate con decreto del ministero dell’Interno del 8 giugno scorso, provvedimento attuativo dell’art.15 del dlgs 139/2006.

Le attività d’ufficio soggette a queste nuove disposizioni riguardano le aree destinate ad attività non riconducibile all’ufficio stesso ma in ogni caso funzionali e compatibili con tale destinazione d’uso: agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici e aree commerciali con quantitativi di materiali combustibili non significativi.

Gli uffici possono essere ubicati all’interno dello stesso compartimento e devono dare comunicazioni dirette di sistema di esodo promiscuo. Per gli uffici non aperti al pubblico afferenti a responsabili dell’attività diversi con sistema di esodo promiscuo deve essere previsto l’incremento del livello gestionale della sicurezza antincendio.

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