Ministero dell’Ambiente | Circolare 27/10/2014

Può essere sospesa l’Autorizzazione integrata ambientale

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Questo sia in caso di violazioni per più di due volte l’anno delle condizioni base previste per il rilascio dell’Aia, sia in caso di situazioni di pericolo immediato o di danno per l’ambiente e la salute dell’uomo. I gestori soggetti ad Aia relativi alle attività industriali, tra cui gli impianti di gestione di rifiuti pericolosi, devono presentare la Relazione di riferimento entro un anno dall’entrata in vigore del decreto 272/2014.

Vi sono delle novità nelle linee guida fornite dal Ministero dell’Ambiente attraverso la circolare del 27/10/2014, che chiarisce le nozioni di sito, di attività connessa e di capacità di incenerimento, le modalità di gestione dei procedimenti in corso, il rinnovo periodico dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia), la presentazione della Relazione di riferimento e l’oggetto dei controlli.
Questa circolare è stata emanata dopo le novità apportate dal dlgs 46/2014.AIA

Autorizzazione integrata ambientale. In particolare, l’Autorizzazione integrata ambientale può essere sospesa sia in caso di violazioni per più di due volte l’anno delle condizioni base previste per il suo rilascio, sia a carico di situazioni di immediato pericolo o danno per l’ambiente e la salute dell’uomo.
In riferimento alla prima fattispecie, ai fini del conteggio dei tempi di sospensione, si deve far riferimento alla reiterazione delle medesime violazioni e come anno di riferimento vanno considerati i 365 giorni precedenti l’accertamento della violazione.
Nella seconda casistica, vale a dire violazioni che determinano un pericolo immediato, il periodo di sospensione dovrà coprire i tempi tecnici di sospensione necessari al superamento dell’inottemperanza ed essere prorogato nel caso di ritardi nell’attuazione dei necessari interventi. A tal fine è necessario prevedere nell’autorizzazione una programmazione di controllo aggiuntivo da parte dell’ente, da effettuare prima del riavvio previa comunicazione da parte del gestore che renda conto della criticità (con connessa integrazione tariffaria).

Relazione di riferimento. Dall’entrata in vigore del dm 272/2014, gli impianti con procedura Aia pendente devono provvedere ad integrare la domanda con un’apposita Relazione di riferimento. I gestori soggetti ad Aia statale riguardanti le attività industriali cui fa riferimento l’allegato 8, dlgs 152/2006, e tra questi gli impianti di gestione di rifiuti pericolosi, dovranno presentare la relazione entro un anno dall’entrata in vigore del decreto 272/2014.

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