Ministero Economia – Assilea – Consiglio nazionale notariato | Guida al leasing prima casa

Quando il contratto di leasing abitativo conviene

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Introdotte tutele per il consumatore in relazione alla possibile sospensione dei pagamenti in caso di difficoltà a seguito di licenziamento e nel caso di risoluzione per inadempimenti contrattuali.

asileaLa «Guida al leasing prima casa» presentata alla Camera dei deputati dal ministero dell’Economia e redatta in collaborazione con l’Associazione italiana leasing (Assilea) e il Consiglio nazionale del notariato ha specificato che è confermata l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4% dal 10% qualora la società di leasing acquisti l’immobile, oggetto del contratto di leasing abitativo, da costruttore soggetto passivo Iva. Specificato anche che per valutare la soglia dei 55mila euro di reddito è sufficiente tener conto del reddito complessivo dichiarato dall’utilizzatore nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Il leasing abitativo è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 ed è utilizzabile per l‘acquisizione di un’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla consegna e comporta la fruizione di alcune agevolazioni quali la detrazione del 19% dei canoni e del riscatto oltre all’applicazione agevolata dell’imposizione indiretta.
Fra l’altro sono state introdotte delle tutele per il consumatore in relazione alla possibile sospensione dei pagamenti in caso di difficoltà a seguito di licenziamento (sospensione per un anno al massimo) e nel caso di risoluzione per inadempimento contrattuale.

Gli utilizzatori possono quindi acquisire un’unità abitativa con il bonus che si applica alle unità censite nella categoria A1, A8 e A9, ai fabbricati da costruire, da completare, in corso di costruzione da destinare ad abitazione principale tramite contratto, beneficiando della detrazione del 19% se possessori di un reddito inferiore a 55mila euro e fino a un importo massimo di 8mila euro per canoni e 20mila euro per il riscatto per giovani di età inferiore ai 35 anni. Per quelli di età pari o superiore la detraibilità è del 19% ma su importi dimezzati ovvero 4mila per canoni e 10mila per il riscatto.

La prima precisazione utile è che ai fini della verifica della soglia dei 55mila euro l’utilizzatore può fare riferimento alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. In presenza di leasing cointestato a soggetti in possesso dei requisiti le detrazioni spettano nella misura corrispondente all’intestazione indicata in contratto. In aggiunta alla detrazione l’eventuale imposta di registro applicabile è pari al1,5% in luogo del 2% destinata alla prima casa con le ipocatastali fisse. A questi contratti può essere applicata l’aliquota del 4% in luogo del 10%.

Per consultare la Guida al leasing prima casa clicca qui

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