Durc | Riduzione validità

Regolarità contributiva a scadenza anticipata in edilizia

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La validità del Durc è fissata a 120 giorni per tutti i tipi di certificati con l’eccezione dei lavori edili tra soggetti privati. In tal caso la validità di 120 giorni è rimasta per i certificati emessi entro il 31 dicembre 2014 e per quelli emessi dal 1° gennaio di quest’anno è scesa a 90 giorni.

Il comma 8-sexies dell’art. 31 del ddl n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, stabilisce che dal 1° gennaio la durata del Durc emesso per i lavori edili tra soggetti privati si è ridotta da 120 a 90 giorni dalla data di emissione.Operai edili

Per regolarità contributiva è intesa la correttezza di un’impresa in tutti i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi, Inail, Inps e Casse edili, per le imprese del comparto, con riferimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi all’intera situazione aziendale. Il documento unico di regolarità contributiva è il certificato che attesta tale regolarità ed è unico perché, rispetto al passato, con il Durc le imprese e i consulenti fanno un’unica richiesta e ottengono un unico certificato (in versione telematica e in numero limitato di ipotesi), a differenza del passato, quando si dovevano fare tre richieste e ottenere altrettante certificazioni di regolarità per ciascuno degli enti (Inail, Inps, Casse edili).

Recapitato tramite Pec. Dal 2 settembre 2013 il Durc è richiesto e recapitato solo tramite Pec agli indirizzi indicati dall’utenza nel modulo telematico di richiesta. Sempre dal 2 settembre la validità è fissata a 120 giorni per tutti i tipi di certificati (appalti, contratti, benefici…), con un’unica eccezione: i lavori edili tra soggetti privati. In questo caso la validità di 120 giorni è rimasta per i certificati emessi entro il 31 dicembre 2014 e per quelli emessi dal 1° gennaio 2015 è scesa invece a 90 giorni.

La casistica. Il Durc deve essere richiesto per:

  • tutti i contratti pubblici (per le fasi di verifica dichiarazione sostitutiva, aggiudicazione del contratto, stipula del contratto, pagamento degli stati d’avanzamento lavori o prestazioni relative a forniture e servizi, certificato collaudo e regolare esecuzione o verifica conformità, attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale e rilascio delle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e gli affidamenti con procedura negoziata)
  • la gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione e concessione
  • i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla denuncia di inizio attività
  • la fruizione di benefici normativi (contributivi) concessi da enti o pubbliche amministrazioni diversi da Inail ed Inps
  • il rilascio dell’attestazione di Soa (Società organismi di attestazione)
  • l’iscrizione all’albo dei fornitori
  • finanziamenti e sovvenzioni per realizzare investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche
  • la valutazione dei lavori pubblici per i quali il committente non è tenuto all’applicazione del regolamento e del codice (lavori pubblici seguiti in proprio e non su committenza e opere pubbliche di edilizia abitativa)
  • l’attestazione di qualificazione dei contraenti generali.

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