Ctr Lazio | Cassazione

Terreno destinato a verde e a parcheggi è edificabile

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La sentenza emessa dal Ctr del Lazio in materia di edificabilità dei terreni ha specificato che un terreno inserito in una zona destinata a parcheggi e verde pubblico può essere ritenuto edificabile.

La sentenza  n. 147/38/13 emessa dalla sezione 38 della Commissione tributaria regionale del Lazio ( depositata il 4 aprile scorso) ha specificato che in tema di edificabilità dei terreni il terreno inserito in una zona destinata a verde pubblico e parcheggi può essere ritenuto edificabile.

Infatti la capacità edificatoria della superficie può essere trasferita su altre aree contigue nella medesima zona, ivi utilizzandone a potenziali fini edificatori complessivi la pur limitata volumetria.
L’Agenzia delle Entrate di Roma 5 aveva emesso un avviso di liquidazione e rettifica riguardante la compravendita di un terreno avente una destinazione urbanistica inserita in zona f sotto zona f/5 ( spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi). A parere dell’Agenzia essendo il terreno edificabile la base imponibile ai fini dell’imposta di registro doveva essere quantificata in base al valore di mercato.
I contribuenti ricorrevano conto questo atto osservando che al terreno non poteva essere attribuito alcun maggior valore. Infatti il terreno non era edificabile ed era di 915 mq. La Commissione provinciale rigettava ricorso.
La decisione è stata confermata nella seconda istanza che ha condannato i ricorrenti alle spese stabilendo che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, in ordine alla definizione di area edificabile è sufficiente l’inserimento in uno strumento urbanistico generale anche soltanto adottato e non ancora approvato.
Secondo i giudici la zona in cui è ubicato il terreno oggetto della compravendita risulta inserita nel piano regolatore generale adottato dal comune ed approvato dalla Regione già al momento del negozio traslativo. La possibilità di trasferire la capacità edificatoria sopra un’area contigua è stata determinante ai fini della decisione.

Il parere della Corte di Cassazione

Nella sentenza n. 25522/2011 era stato stabilito che ai fini fiscali la destinazione di un terreno ad attrezzature sportive prevista dal piano regolatore comunale con l’attribuzione di un indice di edificabilità minimo funzionale alla realizzazione di strutture collegate a tale destinazione impedisce la qualificazione dell’area come suscettibile di utilizzo edificatorio e comporta la definizione della base imponibile con il criterio tabellare ai sensi della previsione di quanto fa riferimento l’art. 52, comma 4 del dpr numero 131/1986.

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