L’installazione di una veranda sul proprio balcone è da sempre un argomento spinoso, capace di generare contenziosi e incertezze tra proprietari di casa e Amministrazioni. È un intervento che, a seconda della sua entità, può oscillare tra la semplice opera di arredo e una vera e propria nuova costruzione che richiede specifici permessi. Vediamo insieme come si è pronunciato, sul punto, il Consiglio di Stato.
I fatti
Il proprietario di un immobile incarica un ingegnere, chiedendo di espletare le necessarie formalità per il completamento di opere edilizie relative alla chiusura della veranda e modifiche interne della p.m. 105 – in sanatoria. Il Comune, in questo caso, esprimeva parere negativo.
Il provvedimento del Comune viene quindi impugnato davanti al Tar, ma anche in tal caso il ricorso viene rigettato. La vicenda, quindi, approda di fronte al Consiglio di Stato.
In sede di impugnativa di fronte al Consiglio di Stato, l’interessato assumeva e sosteneva i seguenti motivi, al fine di avvalorare la propria posizione:
– Il Comune ha negato la sanatoria, in quanto la chiusura della veranda comporterebbe un incremento volumetrico in una zona dove non sono consentite le nuove costruzioni, essendo stato escluso che la veranda assentita con le concessioni edilizie del 2006 e del 2007 costituisse un volume urbanisticamente rilevante, non avendo comportato il rilascio dei titoli edilizi il versamento dei contributi concessori dovuti in caso di realizzazione di un nuovo volume;
– La sentenza sarebbe basata su una errata valutazione della situazione di fatto, con riguardo sia alla veranda preesistente, sia ai progetti assentiti con le concessioni edilizie del 2006 e del 2007, atteso che non vi sarebbe dubbio che la veranda preesistente costituisse un volume urbanisticamente rilevante, essendo chiusa su tre lati, e che la veranda sarebbe stata certamente chiusa anche sul lato lungo;
– Ll convincimento del Tar, secondo cui la preesistenza sarebbe stata costituita da una tettoia aperta su tre lati, pertanto, sarebbe smentito dalla evidenza dei fatti;
– La giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata sulla qualificazione della veranda come volume urbanisticamente rilevante sarebbe riferita al caso classico della creazione di una veranda mediante chiusura di un balcone, con conseguente variazione planivolumetrica ed architettonica dell’immobile, mentre il caso di specie sarebbe diverso;
– Con la concessione edilizia 5 ottobre 2006, n. 204/2006, sarebbe stata assentita la realizzazione, anzi, la ricostruzione di una veranda che già determinava, ancorché priva di porte e finestre, una variazione planivolumetrica e architettonica dell’immobile, con ampliamento del godimento dei due miniappartamenti cui accedeva, laddove i tamponamenti successivamente eseguiti dall’appellante non avrebbe determinato alcuna variazione planivolumetrica, essendosi disposta la chiusura non di uno spazio aperto, ma solo dei riquadri nelle murature, destinati sin dall’inizio ad ospitare le porte e le finestre.
La decisione del Consiglio di Stato
Vediamo adesso in che modo il Consiglio di Stato si è espresso sul punto. Per chiarezza espositiva, riportiamo, qui di seguito, un passaggio della sentenza in cui i giudici di Palazzo Spada chiariscono quello che l’orientamento giurisprudenziali sull’argomento.
“… Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ai sensi dell’art. 10, comma l, lettera c), del testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume, dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee, comportino mutamenti della destinazione d’uso (ristrutturazione edilizia).
Ebbene, le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico.
La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie” (cfr. Cons. Stato, VI, 28 giugno 2023, n. 6301, che richiama Cons. Stato, VI, 9 ottobre 2018, n. 5801).