Corte di Giustizia │ Professioni

Regio decreto discriminante per gli ingegneri civili

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La direttiva 85/384/Cee sulla libera prestazione professionale in tutti i Paesi membri dell’Unione europea trova impedimento in Italia nell’art. 52 del regio decreto n. 2537/25 che riserva la direzione dei lavori di opere d’interesse storico ai soli architetti, escludendo gli ingegneri civili, ma nel contempo non nega l’accesso ai professionisti europei.

La sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea il 21 febbraio scorso relativamente alla Causa C-111/2 , fa riferimento all’interpretazione di alcune parti della direttiva 85/384/Cee del Consiglio del 10 giugno 1985, riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
In particolar modo la sentenza è entrata nel merito dell’eventuale abilitazione degli ingegneri civili ad espletare l’incarico di direzione dei lavori su immobili di interesse storico e artistico.

La sentenza. La Corte ha prima di tutto ricordato che in Italia è ritenuta legittima una prassi amministrativa, avente come base giuridica l’art. 52 parte prima del regio decreto n. 2537/1925, che riserva alcune tipologie d’interventi sugli immobili d’interesse artistico soltanto ai candidati muniti del titolo di “architetto”, ovvero ai candidati che dimostrino di possedere particolari requisiti curriculari che siano specifici nel settore dei beni culturali. Ma dichiara infine che l’accesso alle attività previste dall’ articolo 52 non può essere negato alle persone in possesso di un diploma di ingegnere civile o di un titolo analogo rilasciato in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, qualora tale titolo sia menzionato nell’elenco redatto ai sensi dell’art. 7 della direttiva 85/384 o in quello di cui all’articolo 11 della stessa direttiva.

Oggetto di discriminazione. La controversia trova origine in una norma di diritto italiano ( l’art. 52, secondo comma, del regio decreto n. 2537/25) ormai obsoleto, secondo cui gli ingegneri civili che hanno ottenuto i propri titoli in Italia non possono competere per le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino degli edifici d’interesse culturale.
Gli ingegneri hanno contestato tale restrizione del loro campo di attività, facendo leva, segnatamente, sulla direttiva 85/384 e che La Corte di Giustizia europea sia intervenuta sull’argomento con l’ordinanza del 5 aprile/2004 dichiarando che «né la direttiva 85/384 né il principio della parità di trattamento ostano a una normativa nazionale che riconosce, in linea di principio, l’equivalenza dei titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva ai soli architetti i lavori riguardanti in particolare gli immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico».
Nella stessa ordinanza la Corte ha rilevato che una discriminazione può risultare dal fatto che gli ingegneri civili che hanno conseguito i loro titoli in Italia non hanno accesso a questo tipo di opere mentre tale accesso non può essere negato alle persone in possesso di un diploma di ingegnere civile rilasciato in un altro Stato membro.

Il giudizio di Stato. La Corte ha dichiarato che, trattandosi di una situazione puramente interna, il principio della parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione non può farsi valere, ma che deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice dello Stato membro che deve stabilire se vi sia una discriminazione vietata dal diritto nazionale e, in caso, decidere come eliminarla. La Corte, nella sentenza finale, ha dichiarato che «gli articoli 10 e 11 della direttiva 85/384/Cee del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale secondo cui persone in possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, titolo abilitante all’esercizio di attività nel settore dell’architettura ed espressamente menzionato al citato articolo 11, possono svolgere, in quest’ultimo Stato, attività riguardanti immobili d’interesse artistico solamente qualora dimostrino, eventualmente nell’ambito di una specifica verifica della loro idoneità professionale, di possedere particolari qualifiche nel settore dei beni culturali».

Rapporto AlmaLaurea. L’ultimo rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati fotografa un forte deterioramento delle performances, situazione che colpisce anche quelle categorie tradizionalmente forti rispetto alla crisi economica.
Infatti la crisi non ha risparmiato la categoria degli ingegneri che ne era rimasta esente: il 23% (più 12% rispetto al 2008) di coloro che hanno seguito un ciclo di studi triennali non ha lavoro mentre tra i laureati specialistici il dato è al 21,8%.
Il dato generale è che, la crisi continua a rendere precario e instabile il mercato del lavoro: solo il 39,8% degli occupati laureati di primo livello e il 34% dei laureati specialistici ha un lavoro stabile ad un anno dal conseguimento del titolo. Ma rispetto al 2008 la stabilità lavorativa, in riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato e autonomi, ha subito una forte contrazione, 6 punti in meno tra gli specialisti (si scende a 3 punti percentuali per gli specialisti a ciclo unico, ovvero i laureti in architettura), 10 punti in meno per i laureati triennali.
Se i laureati in ingegneria risentono della crisi occupazionale, c’è da dire che sono tra coloro che mantengono le retribuzioni più pesanti: infatti, se a cinque anni le retribuzioni nette mensili si attestano a 1400 euro quelle che le superano sono proprio quelle degli ingegneri che si attestano oltre i 1700 euro netti mensili.

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