Il Tar del Friuli-Venezia Giulia, con la sentenza 610/2014, ha affermato che è illegittimo il divieto comunale di prosecuzione dell’attività oggetto di Scia perché uno dei file digitali contenenti la documentazione allegata alla segnalazione non risulta apribile e quindi visionabile: questo in quanto, a fronte di una Scia presentata in via telematica, l’amministrazione procedente è tenuta al rispetto delle regole che informano i rapporti con i privati.
Secondo i giudici era dovere del comune, che ha visto respinta la propria tesi, fissare un termine per ovviare al problema, con l’avvertimento che il mancato adempimento avrebbe determinato l’esercizio dei poteri inibitori. Anche perché non si trattava nemmeno di chiedere un’integrazione documentale poiché il documento era stato inviato. Era necessario sollecitare una riproduzione dello stesso in un formato visionabile da parte dell’amministrazione comunale.

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