Sismica | Linee guida

Sisma bonus: apportate modifiche al decreto del 2017

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Il ministero delle Infrastrutture ha pubblicato il dm n. 24 del 9/1/2020 contenente le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

Con un apposito decreto del 9 gennaio (n. 24) il ministero delle Infrastrutture ha apportato modifiche alle linee guida tecniche contenute nel decreto ministeriale n. 5 del febbraio 2017 riguardanti la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attuazione da parte di professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati ai fini dell’applicazione dell’agevolazione.

In particolare, è stato delineato che il progetto per la riduzione del rischio sismico andrà presentato prima dell’inizio dei lavori, dovrà contenere l’asseverazione della classe di rischio ante opera e post opera. Il progetto andrà presentato in allegato alla Scia e alla richiesta del permesso di costruire.

Nell’asseverazione del progettista dovranno entrare anche gli interventi di demolizione e ricostruzione ammessi alla fruizione del sisma bonus. L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le competenze professionali e gli iscritti ai rispettivi ordini di appartenenza.

il progettista dell’intervento strutturale assevera secondo le nuove linee guida in commento la classe di rischio precedente dell’intervento e quella a seguito dell’intervento progettato.

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico (nominato per legge) all’atto di ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo attestano secondo le rispettive competenze la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato come asseverati dal progettista.

Possono essere detratti gli interventi antisismici su immobili di tipo abitativo e a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica 1-2-3 secondo l’Ordinanza del marzo 2003 n. 2374 del presidente del Consigli dei Ministri.

Percentuali di detrazione

  • La percentuale di detrazione è pari al 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 96mila euro per unità immobiliare, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica
  • del 70% delle spese sostenute fino a un massimo di 96 mila euro per unità immobiliare per interventi che riducono il rischio sismico di prima classe
  • dell’80% delle spese sostenute fino a un massimo di 92mila euro per unità immobiliare per interventi che riducono il rischio sismico di due classi.

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